La decisione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da una proprietaria a cui era stato impedito di svolgere attivitĂ di locazione turistica. La sindaca Funaro: âandiamo avantiâ
I giudici del Consiglio di Stato, esprimendosi su una questione sollevata da una cittadina di Sirmione sul Garda, Â hanno annullato la precedente sentenza del TAR, ritenendo errato che il Comune avesse il potere di richiedere documentazione aggiuntiva oltre a quella prevista dal regolamento regionale, e soprattutto di vietare alla cittadina di stipulare contratti di affitto a scopo turistico.
Il Comune di Sirmione aveva adottato un regolamento nel gennaio 2022 che imponeva restrizioni alle locazioni turistiche. Una proprietaria ha impugnato il provvedimento, ottenendo una prima pronuncia favorevole dal TAR. Il Consiglio di Stato ha confermato questa posizione, sottolineando che lâattivitĂ di locazione turistica non imprenditoriale non può essere assimilata alle strutture ricettive tradizionali.
Il Comune aveva imposto lâobbligo di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio AttivitĂ (SCIA) e una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), equiparando le locazioni turistiche a strutture ricettive tradizionali.â
Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento comunale, stabilendo che, secondo lâarticolo 38 della legge regionale n. 27 del 2015, per la locazione turistica non è richiesto lâobbligo di presentare una SCIA, ma solo una comunicazione di avvio attivitĂ . La sentenza chiarisce che le locazioni turistiche, quando esercitate in forma non imprenditoriale, non possono essere assimilate alle case vacanza e, di conseguenza, non sono soggette agli stessi vincoli normativi
Secondo la sentenza del Consiglio, lâamministrazione comunale non ha alcun diritto di limitare la libertĂ contrattuale del proprietario, nĂŠ può impedire che questi affitti i propri immobili a turisti, purchĂŠ lo faccia in forma non imprenditoriale. La libertĂ di utilizzare il proprio bene in questo modo rientra nella sfera privata e non può essere sottoposta a vincoli locali.
arco Celani, presidente di AIGAB (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi), ha sottolineato lâimportanza della sentenza, definendola una vera e propria linea guida che fa giurisprudenza. Celani ha aggiunto che la decisione verrĂ presa a riferimento anche in altre vertenze, come quelle in corso a Bologna e Firenze, e ha ricordato che decine di proprietari colpiti dalle restrizioni del Comune di Sirmione potrebbero ora chiedere un risarcimento, avendo visto limitata ingiustamente la loro libertĂ di affittare
Nella sentenza, al di lĂ del caso specifico, infatti si legge: ÂŤNel quadro normativo attuale, lâattivitĂ di locazione di immobili, anche a finalitĂ turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dellâimmobile, riconducibile al diritto del proprietario e alla libertĂ contrattuale, non ricade nellâambito dellâarticolo 19 della legge n. 241 del 1990 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazioneÂť.
La sentenza può avere quindi un impatto diretto su molte amministrazioni locali che avevano introdotto regolamenti restrittivi sugli affitti brevi. Ad esempio, il Comune di Firenze aveva vietato nuovi affitti brevi nel centro storico, ma il TAR ha dichiarato decaduta la norma, evidenziando lâincompatibilitĂ con il piano operativo comunale. Altri Comuni, come Roma e Bologna, potrebbero vedere impugnati regolamenti simili alla luce di questa pronuncia.
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