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Affitti turistici brevi: Tar, cade lo stop in area Unesco a Firenze

"Tourist go home" dopo Barcellona lo slogan arriva sui muri di Firenze

Affitti turistici – Il Tar della Toscana dà ragione al Codacons in tema di affitti brevi e con una sentenza emessa oggi dichiara il ricorso contro il Comune di Firenze improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo la delibera di divieto ormai superata. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori.

Il ricorso dei proprietari immobiliari contro le delibere del Comune di Firenze che limitano le locazioni turistiche brevi in centro, in area Unesco, è improcedibile, ma per l’amministrazione non è una buona notizia. La prima sezione del Tar della Toscana con una sentenza pubblicata in queste ore dichiara di fatto esaurito il contendere, poiché ogni doglianza è stata assorbita con l’approvazione da parte del Comune del piano operativo che ha stralciato dalla disciplina urbanistica la norma che introduce divieti per gli affitti brevi, contenuta invece nella variante al regolamento urbanistico.

Il prodotto finale è che l’amministrazione non soccombe, ma si vede riconoscere nero su bianco dalle toghe del tribunale amministrativo che le disposizioni in materia non sono più in vigore perché a fare fede è il piano operativo. I giudici con linguaggio tecnico, ma chirurgico, spiegano che gli obiettivi di contrasto del sovraffollamento turistico contenuti nella variante urbanistica oggetto proprio dell’impugnativa da parte dei ricorrenti “risultano non più attuali” ovvero non più in vigore a causa “della sopravvenuta approvazione del piano operativo che non li contiene. Quali che ne siano le ragioni, lo stralcio dal piano operativo del divieto delle locazioni brevi turistiche finisce infatti con il comportare un vistoso disallineamento tra le misure di salvaguardia originate dall’adozione della variante al regolamento urbanistico e le scelte effettuate dal Comune con l’approvazione del piano operativo, nel senso che le prime non sono coerenti con le seconde, né ad esse funzionali”. Logicamente, dunque, “deve escludersi che sopravvivano le misure di salvaguardia della variante delle quali è venuta meno la stessa ragione giustificativa”.

Del resto la contraddizione fra i due strumenti di pianificazione non può essere risolta, come motivato invece da Palazzo Vecchio, ritenendo che il nuovo piano operativo non sia ancora efficace, perché in una logica sistematica vale il criterio della successione temporale: ovvero è efficace lo strumento approvato più di recente. I giudici spingono alle estreme conseguenze questa constatazione: “Proprio in virtù di tale criterio- scrive il Tar- deve escludersi che l’amministrazione resistente, dopo aver fatto luogo all’approvazione del piano operativo, possa ancora procedere all’approvazione di una variante al regolamento urbanistico in parte qua definitivamente superato dalla nuova pianificazione”. E questo non solo perché su un piano di sostanza la variante non potrebbe contraddire il piano operativo, ma perché proprio l’approvazione del piano stesso pone l’iter della variante su un binario morto. Riceve, inoltre, scarso apprezzamento poi anche l’emendamento al piano operativo voluto dall’allora sindaco Dario Nardella che manifestava l’intenzione di reintrodurre la disciplina sugli affitti brevi una volta approvata, in via definitiva, la variante al regolamento urbanistico perché, segnalano ancora le toghe in un passaggio che sa di bacchettata, “questo esprime tutt’al più un auspicio per il futuro, mentre le ragioni dello stralcio attribuiscono alla variante una impropria funzione esplorativa”.

 

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