Site icon www.controradio.it

Caso Ciatti: Cassazione, lesi diritti famiglia Niccolò

Niccolò Ciatti

Non è stata notificata la notizia di scarcerazione alla famiglia di Niccolò Ciatti, che è parte civile nel processo. Questo quanto viene sottolineato dalla Cassazione che spiega perché a maggio ha annullato senza rinvio la revoca della custodia in carcere di Bissoultanov – ora latitante – decisa dai giudici di Roma.

Infatti, la difesa di Rassoul Bissoultanov, il trentenne accusato di aver ucciso il giovane Niccolò durante un pestaggio avvenuto ad agosto 2017 in una discoteca spagnola di Lloret de Mar,  ha “violato l’onere di notifica” omettendo, come invece prevede la legge per i reati violenti con vittime, di avvertire i legali della famiglia Ciatti di aver presentato domanda di scarcerazione.

Per la Cassazione, la mancata notifica rendeva “inammissibile” in radice la domanda di scarcerazione di Bissoultanov, invece accolta dalla Corte di Assise di Roma con ordinanza del 22 dicembre 2021 nel procedimento pendente in Italia nei confronti del trentenne accusato di aver colpito mortalmente Niccolò Ciatti.

Bissoultanov è stato condannato in primo grado in Spagna a 15 anni di reclusione, scontandone quattro in custodia cautelare, e non si è presentato all’udienza convocata a Girona lo scorso luglio per valutare la sua possibile carcerazione preventiva. Il giudice spagnolo ha quindi emesso un mandato di arresto internazionale, ma Bissoultanov risulta ancora fuggiasco.

Nel sottolineare che “la violazione dell’onere di notifica costituisce una causa di inammissibilità che investe tanto il corretto formarsi dell’iter procedimentale di tipo cautelare, quanto la legittimità del provvedimento de ‘libertate’ “, gli ‘emellini’ segnalano che si tratta di una mancanza così grave che “è deducibile in ogni stato e grado del processo cautelare”.

“Nel caso in esame – affermano i supremi giudici nel verdetto 41316 depositato oggi dalla Prima sezione penale, e relativo all’udienza dello scorso 18 maggio – la difesa dell’imputato non aveva notificato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della vittima”, nonostante “questi avessero presentato memorie e si fossero costituiti nel processo”. Per via di questa omissione, i familiari di Niccolo’ Ciatti – prosegue la Cassazione, accogliendo su questo punto il ricorso della Procura di Roma – non hanno avuto la possibilità “di portare all’attenzione del giudice circostanze rilevanti tramite il deposito di memorie” per opporsi alla scarcerazione di Bissoultanov.

Exit mobile version