Lo riferisce in una nota Acqua bene comune Pistoia e Valdinievole. La causa, si spiega, ha preso il via dall’opposizione di un cliente, patrocinato dall’avvocato Sandro Ponziani, al quale Publiacqua aveva addebitato, pur non risultando la fognatura collegata all’impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione
Le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, notificato al clienti, non sono dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento” e “perchè non era stata fornita da Publiacqua prova dell’esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione.
Lo ha deciso il giudice di pace di Pistoia, accogliendo l’opposizione proposta da un utente di Cireglio (Pistoia) che ha dichiarato non dovute le somme e ha inoltre “condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall’utente a tale titolo”. Lo riferisce in una nota Acquabenecomune Pistoia e Valdinievole.
La causa, si spiega, ha preso il via dall’opposizione di un cliente, patrocinato dall’avvocato Sandro Ponziani, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all’impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione. Quota, si rileva, richiesta, “anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l’impianto dell’utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione” era da ritenersi “dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua”.
Il giudice di pace, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto eccepito dall’avvocato Ponziani sulla tariffa per la depurazione, dichiarando inoltre che manca “il rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine – si riferisce ancora -, era da considerarsi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa”.