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Consiglio Stato, per 18enni niente obbligo casco in monopattino

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È definitivo l’annullamento del provvedimento con il quale nell’agosto 2021 il Comune di Firenze ha esteso l’obbligo di utilizzo del casco per i monopattini anche a chi ha più di 18 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza che ha respinto l’appello proposto dalla stessa amministrazione toscana.

La vicenda al vaglio dei giudici di Palazzo Spada risale al dicembre 2020, quando il Sindaco di Firenze introdusse l’obbligo d’indossare un idoneo casco protettivo anche per i conducenti dei monopattini elettrici di età maggiore di 18 anni. Decidendo due ricorsi proposti da due aziende di sharing, il Tar di Firenze annullò l’ordinanza, rilevando l’incompetenza del Sindaco ad adottarla. Secondo i giudici, infatti, la competenza era del Dirigente della Direzione mobilità dell’Amministrazione toscana.

E ad agosto 2021, il Dirigente emise un nuovo provvedimento sancendo di nuovo l’obbligo e fissandone l’entrata in vigore il primo dicembre 2021. La deliberazione fu impugnata, e il Tar decise per il suo annullamento; contro questo pronunciamento il Comune di Firenze ha proposto un appello, ora ritenuto infondato dal Consiglio di Stato.

“Il Comune di Firenze ha posto a fondamento giustificativo del provvedimento impugnato… le previsioni” previste dal Codice della strada; ma “nessuna delle citate previsioni normative autorizza l’adozione di un provvedimento di tal fatta”. Secondo il Consiglio di Stato “è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante, dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il Codice della strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai Comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della ‘sicurezza’ (tra i quali rientra anche quella stradale) è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario”.

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