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Decreto del presidente Consiglio in versione definitiva

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato iun nuovo decreto recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

“Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva – ha annunciato il premier Giuseppe Conte – sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

“Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva – ha annunciato il premier Giuseppe Conte – sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”.

Il decreto è composto di 5 articoli:

ART.1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, che, anche se il termine non viene usato, costituiscono la Nuova Zona Rossa:
– evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita. In caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
–  divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
– sospensione eventi e competizioni sportive non a  porte chiuse;
– chiusura impianti di sci;
– sospensione di tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere;
– chiusura cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
– chiusura scuole e università,
– sospensione cerimonie religiose, accesso alle chiese solo con distanza di un metro fra i fedeli;
– sospensione  concorsi pubblici ad eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
– attività di ristorazione e bar consentite dalle 6 alle 18 nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
– attività commerciali consentire con accessi contingentati e distanza interpersonale di almeno un metro;
– chiusura centri commerciali e grande e media distribuzione nelle giornate festive e prefestive;
– chiusura palestra, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– sospensione di congedi ordinari per il personale medico e sanitario.

ART.2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus applicabili quindi anche nell’Area Metropolitana di Firenze:
– sospensione manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici;
– sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati;
– chiusura musei e istituti di cultura;
– attività di ristorazione e bar con distanza interpersonale di almeno un metro;
– nelle attività commerciali contingentamento degli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– sospensione eventi e competizioni sportivi non a porte chiuse;
– sospensione attività attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, gite scolastiche, iniziative di scambio culturale;
– apertura dei luoghi di culto nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
– divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa;
– accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
– applicazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
– colloqui negli istituti di pena solo in modalità telefonica o video;
– divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena;
– sospensione  congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

ART.3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

ART.4 – Monitoraggio delle misure

ART. 5 – Disposizioni finali, tra le quali vi è la data di entrata in vigore dell’8 marzo 2020 e, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, la data del 3 aprile 2020 in cui il decreto cessa di avere effetto.

Segue poi un allegato al decreto in cui vengono ripetute le misure igienico-sanitarie:

Il testo del decreto:

 

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