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Emergenza Ucraina, il vademecum dei Comuni per chi ospita i profughi nel Chianti

I Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino hanno predisposto un piccolo vademecum che sintetizza le indicazioni principali e le modalità operative per sostenere la popolazione ucraina attraverso l’accoglienza nelle abitazioni private.

Sulla base delle linee guida emesse dalla Regione Toscana e condivise con le Prefetture, Anci e le Province (Upi), e la nota congiunta della Procura della Repubblica e del Tribunale per i minorenni di Firenze, i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa hanno reso operativi alcuni uffici e attivato recapiti telefonici dedicati all’emergenza in Ucraina con l’obiettivo di offrire supporto informativo ai cittadini chiantigiani che decidano di offrire ospitalità e ai cittadini ucraini che abbiano già individuato una sistemazione autonoma nel territorio o che ne siano sprovvisti e abbiano bisogno di sapere quali  passi compiere entro le 48 ore dal loro arrivo.

Per avere informazioni sui referenti locali delle catene umanitarie, sui percorsi e le modalità attivate per contribuire con le donazioni, e per manifestare la propria eventuale disponibilità ad ospitare i richiedenti di protezione internazionale occorre contattare i seguenti recapiti pubblici:

–          per il Comune di Barberino Tavarnelle tel. 055 8052801

–          per il Comune di Greve in Chianti tel. 055 8545203

–          per il Comune di San Casciano in Val di Pesa tel. 055 8256234

CHI OSPITA O CHI E’ RIFUGIATO DALL’UCRAINA

I privati che ospitano profughi ucraini sono tenuti ad effettuare entro 48 ore la comunicazione di ospitalità alla Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (sede di Greve in Chianti 055 853511- sede di San Casciano 055 8256400 – sede di Barberino Tavarnelle tel. 055 8052441).

Si richiede di segnalare la presenza dei profughi ai numeri attivati. Il profugo ucraino ospitato da privati è tenuto a contattare la Questura – Ufficio Immigrazione (055 49771 – Uffici via della Fortezza, 17) per le successive operazioni di identificazione. Il profugo deve effettuare, prima possibile, anche comunicazione al numero verde regionale 800 556060 per lo screening sanitario e il rilascio di certificazione idonea ad ottenere l’assistenza sanitaria. Si ricorda che nei 5 giorni successivi all’ingresso va osservata l’autosorveglianza con obbligo di mascherina FFp2.

In presenza di MINORI accompagnati occorre contattare, tramite il comune, l’ufficio scolastico provinciale per l’inserimento scolastico.

CITTADINO UCRAINO SENZA AUTONOMIA DI SISTEMAZIONE

Il cittadino proveniente dall’Ucraina senza autonoma sistemazione, anche per il tramite del soggetto accompagnatore, si reca al Punto Accoglienza per l’emergenza ucraina più vicino. Presso il Punto Accoglienza viene registrata la presenza, effettuato il tampone e informata la Prefettura territorialmente competente. Il cittadino ucraino verrà poi indirizzato al sistema SAI e in subordine ai CAS, in accordo con gli enti locali capofila, ovvero in caso di indisponibilità momentanea delle suddette strutture, all’Albergo di prima accoglienza.

MINORI  SOLI DALL’UCRAINA

I minori non accompagnati rientrano nella gestione ordinaria prevista attualmente. Devono essere riconosciuti dalle FFOO e da questi indirizzati nelle strutture specifiche di prima accoglienza; dovranno essere effettuate le segnalazioni di legge al Tribunale e alle Procure minorili, per attivare il percorso di accoglienza nella struttura autorizzata ritenuta più idonea.

Con l’espressione “minore non accompagnato”, in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

CHI HA UN APPARTAMENTO O UN’ABITAZIONE DA METTERE A DISPOSIZIONE

A coloro che intendono dare la propria disponibilità si richiede di verificare con attenzione le caratteristiche e le condizioni per la messa a disposizione delle loro proprietà:

  1.  deve trattarsi diappartamenti (quindi non singole stanze o porzioni di abitazioni utilizzate in condivisione con altri occupanti già presenti) capaci di ospitare famiglie di almeno tre persone;
  2.  gli appartamenti devono essereubicati all’interno o ai margini di centri abitati, non in luoghi distanti o isolati;
  3.  la messa a disposizione deve essere dimedio-lungo periodo;
  4.  deve essere manifestata la disponibilità a percepire un affitto (calcolato a prezzi calmierati e non a prezzi di mercato)a scadenza posticipata;
  5.  gli appartamenti devono essere in buono stato enon necessitare di interventi, se non di piccola entità;
  6.  la messa a disposizione può essere effettuataesclusivamente dal proprietario, non dall’affittuario o da altro avente titolo.
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