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Europa-Regioni: ok Ue a espropri balneari a fine concessione

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La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue pronunciandosi sul ricorso della Società italiana imprese balneari contro il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Le origini del contenzioso risalgono all’appello presentato dalla Siib al Consiglio di Stato dopo che, al termine della concessione, le opere che la società aveva costruito nel suo stabilimento balneare sul territorio di Rosignano Marittimo erano state acquisite a titolo gratuito dallo Stato – come previsto dal codice di navigazione italiano -, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati. Il Consiglio di Stato si è dunque rivolto alla Corte di giustizia europea per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova – per di più senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate – rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento sancito nell’articolo 49 dei Trattati. La norma del codice di navigazione italiano, evidenziano i giudici di Lussemburgo, si applica “a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano” e per questo “non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”.

Tutti gli operatori, viene spiegato, “si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione: quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico”. Inoltre, “la norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico-ricreativa sul demanio pubblico marittimo”, prevedendo “soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito, le opere non amovibili siano incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo”.

L’appropriazione gratuita e senza indennizzo da parte dello Stato, sottolinea ancora la Corte Ue, “costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico”. Un principio che “implica” che quest’ultimo “resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione hanno carattere precario”, ovvero possiedono “una durata determinata e sono revocabili”. Tutti elementi che, secondo i giudici Ue, “la Siib non poteva ignorare”.

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