Fine vita – Sollevata una nuova eccezione di legittimità costituzionalità per l’aiuto al suicidio. Riguarda, spiega l’associazione Coscioni, l’articolo 580 del codice penale dove richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale”, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117 della Costituzione. A rimettere la questione alla Consulta il gip di Firenze per l’inchiesta su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli: nel 2022 aiutarono Massimiliano, malato di sclerosi multipla, a andare in Svizzera dove morì col suicidio assistito.
Massimiliano, 44enne di San Vincenzo (Livorno), morì l’8 dicembre di due anni fa in una clinica vicino a Zurigo, tre giorni dopo aver diffuso un appello, tramite l’associazione Coscioni, in cui spiegava di soffrire da 6 anni “di una sclerosi multipla che mi ha già paralizzato” e di voler “essere aiutato a morire senza soffrire in Italia, ma non posso, perchè non dipendo da trattamenti vitali”, una delle quattro condizioni fissate nella nota sentenza della Consulta 242/2019 sul caso di dj Fabo: per la Corte Costituzionale il suicidio assistito è legale quando la persona malata ha una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ad accompagnare in Svizzera il 44enne furono Maltese, attivista della campagna Eutanasia Legale e la giornalista Lalli. Entrambe dopo si autodenunciarono ai carabinieri di Firenze con Marco Cappato -, tesoriere dell’associazione Coscioni e legale rappresentante dell’Associazione Soccorso civile che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano -, “per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del ‘trattamento di sostegno vitale'”.
La procura fiorentina, a ottobre scorso, ha chiesto l’archiviazione dell’accusa: l’aiuto fornito non era stato “penalmente rilevante”, non ritenendo invece che il caso rientrasse nelle condizioni previste dalla Consulta. In subordine la procura chiedeva fosse sollevata la questione di costituzionalità del requisito del sostegno vitale per violazione degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: “Discrimina irragionevolmente tra situazioni per il resto identiche”, e “discende da circostanze del tutto accidentali”, “senza che tale differenza rifletta un bisogno di protezione più accentuato”.
L’udienza per la richiesta di archiviazione si è tenuta il 23 novembre e pochi giorni fa, il 17 gennaio, la gip Agnese De Girolamo ha emesso la sua ordinanza. L’associazione Coscioni riferisce che la gip ha respinto la richiesta di archiviazione perchè “sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato”. Ma ha “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale”, rimettendola alla Consulta, “per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione Edu”.
“Siamo fiduciosi nel lavoro dei giudici della Consulta. Il trattamento di sostegno vitale, se interpretato in senso restrittivo, è un requisito discriminatorio in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, sulle sofferenze intollerabili”. Così Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Coscioni, difensore e coordinatrice del collegio legale di Marco Cappato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli. “Dopo il caso Dj Fabo, concluso con la storica sentenza della Consulta 242 del 2019 che attualmente norma il tema – spiega -, la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall’assistenza continuativa. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita”. La Consulta è chiamata “a decidere dinanzi alla realtà” di persone che hanno “una condizione diversa da quella” di Antoniani, pur avendo “malattie irreversibili che producono sofferenze intollerabili e che nella completa capacità di autodeterminarsi scelgono” di morire. “Nell’inerzia del Parlamento la Consulta interverrà per la terza volta” sul ‘suicidio assistito’, afferma l’associazione Coscioni rilevando che per il requisito del sostegno vitale “tanti italiani come Massimiliano (Toscana), Elena (Veneto), Romano e Margherita Botto (Lombardia), Paola (Emilia Romagna)), Sibilla Barbieri (Lazio) sono stati costretti ad andare in Svizzera”.
L’associazione ricorda poi che i quattro requisiti fissati dalla Consulta, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Ssn che però “non garantisce tempi certi” per farlo. Per questo ha promosso una raccolta di firme per le proposte di legge regionali ‘Liberi subito’. Il primo a dibattere la pdl il Consiglio regionale veneto, “rinviandola però in commissione per non aver ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli. Anche gli uffici tecnici di Regione Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli e Lombardia hanno ritenuto che le norme contenute nella proposta di legge rientrino nelle competenze regionali”. Infine pure “in Sardegna, Basilicata e Lazio la proposta di legge è stata depositata” e “proposte analoghe sono state depositate in Puglia, Marche e Calabria”.