Il Consiglio di Stato ha respinto un appello proposto dalla società Graziella Braccialini Spa per contestare la decisione con la quale il Tar della Toscana aveva respinto un ricorso contro il provvedimento del 5 aprile dello scorso anno con il quale il Comune di Firenze aveva vietato la vendita delle borse-gioiello sul Ponte Vecchio
La borsa-gioiello è sicuramente un bene di lusso, ma non un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio a Firenze. Così il Consiglio di Stato in una sentenza con la quale ha respinto un appello proposto dalla società Graziella Braccialini Spa per contestare la decisione con la quale il Tar della Toscana aveva respinto un ricorso contro il provvedimento del 5 aprile dello scorso anno con il quale il Comune di Firenze aveva vietato la vendita delle borse-gioiello sul Ponte Vecchio.
In pratica, secondo i giudici del Consiglio, un oggetto prezioso può anche essere formato in parte da metallo comune, e/o da componenti non metallici, ma tali parti non preziose devono esistere per ragioni “tecniche o ornamentali”.
Con i vari motivi di appello, la ricorrente lamentava in sintesi: l’errata qualificazione giuridica di “oggetti preziosi” operata dal Tar del Giglio; l’interpretazione del locale Regolamento, da parte dello stesso Tar, in senso difforme dalla Direttiva Bolkestein, nonché della disciplina UE e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi; il difetto d’istruttoria e motivazione da parte del Comune e del Tar per aver gli stessi omesso di verificare le caratteristiche tecniche delle borse-gioiello vendute nel negozio su Ponte Vecchio.
Il Consiglio di Stato, partendo dal sottolineare come il 17 dicembre 1982 il centro storico di Firenze è stato iscritto nella Lista Unesco del Patrimonio Mondiale e in quanto tale, quanto alla presenza di attività commerciali, è soggetto a uno specifico Regolamento comunale che indica cosa possa essere venduto e cosa no, ha poi individuato come fulcro del giudizio l’individuazione di ciò che debba intendersi per “oggetti preziosi” e lo stabilire se le borse-gioiello possano o meno essere inserite in questa categoria.
Ecco che allora i giudici sono arrivati a concludere che le borse-gioiello siano “oggetti di fabbricazione mista, essendo in essi presenti sia componenti costituenti ‘oggetti preziosi’, e sia componenti che, per quanto di lusso, detta caratteristica non possiedono”. La conseguenza è che “la borsa impreziosita da componenti in metallo prezioso è sicuramente un bene di lusso, ma non è un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio, a ciò ostando il divieto di cui all’art. 8 del Regolamento comunale Unesco”.