La mancanza di una copertura di carattere normativo primario: è questa la motivazione con cui il TAR della Toscana ha annullato provvedimento del Comune di Firenze che aveva ordinato la cessazione dell’attività  per un minimarket di Borgo Ognissanti, che ora può riaprire. I giudici amministrativi hanno bocciato due commi dell’articolo 15 del Regolamento Unesco, aprendo la strada ad analoghi ricorsi .
“Difformità ” tra l’articolo 15 comma 1 e 2 del regolamento Unesco,”rispetto al sistema sanzionatorio delineato dalla legge regionale 62/2018”.” Sulla base di questo presupposto il TAR ha sentenziato l’illegittimità dell’atto di chiusura del minimarket, annullando il provvedimento.
La vicenda risale al 1 ottobre dell’anno scorso, quando, durante un controllo, gli agenti ella polizia municipale hanno contestato al titolare di aver posto in vendita “bevande superalcoliche senza che il servizio igienico di cortesia per i clienti fosse fruibile e in perfetto stato di pulizia durante l’intero orario di apertura al pubblico”. L’ispezione si concluse con mille euro di multa e la contestazione della violazione di vari articoli del regolamento Unesco e della legge regionale Toscana 62/2018.
Il titolare del minimarket presentò ricorso al sindaco, ma per tutta risposta la direzione Attività economiche di Palazzo Vecchio ha avviato il procedimento di chiusura dell’esercizio. Perché il negozio di Borgo Ognissanti era stato sanzionato, per carenze analoghe, anche il 20 giugno precedente. Vedremo est il comune si appellerà al Consiglio di Stato e cosa deciderà il supremo organo della giustizia amministrativa. Intanto  gli avvocati Barbolini e Bianchini, che difendono il titolare del minimarket riaperto, ovviamente, esultano.
Di sicuro, la sentenza, pubblicata il due agosto, va a rinfocolare il braccio di ferro tra Palazzo Vecchio e i rivenditori di alcolici camuffati da minimarket, aprendo una breccia anche sul fronte del regolamento Unesco che, stando alle parole del Tar, pare scavalcare addirittura la Corte Costituzionale.