Ven 27 Dic 2024
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ToscanaCronacaInchiesta Open: Cassazione,non provato articolazione partito

Inchiesta Open: Cassazione,non provato articolazione partito

E’ quanto sostenuto dai giudici della Cassazione, nelle motivazioni dell’annullamento con rinvio del provvedimento col quale il riesame aveva respinto il ricorso dei legali dell’imprenditore Marco Carrai, indagato nell’ambito dell’inchiesta, contro i sequestri di documenti e pc.

Il tribunale del riesame di Firenze avrebbe “dato per scontata” l’equiparazione tra la Fondazione Open e un’articolazione di partito, contestando di conseguenza il reato di finanziamento illecito ai partiti in merito ad alcuni versamenti effettuati a favore dell’ente. E’ quanto sostenuto dai giudici della Cassazione, nelle motivazioni dell’annullamento con rinvio del provvedimento col quale il riesame aveva respinto il ricorso dei legali dell’imprenditore Marco Carrai, indagato nell’ambito dell’inchiesta, contro i sequestri di documenti e pc.
Gli ‘ermellini’ della sesta sezione penale della Cassaizone hanno accolto la maggior parte dei i rilievi avanzati nel ricorso dagli avvocati Filippo Cei e Massimo Dinoia, difensori di Carrai. Il riesame, sostengono i giudici della Cassazione, “aveva ritenuto che la Fondazione Open costituisse articolazione di partito” in ragione del fatto “che la stessa aveva contribuito ad alcune spese riguardanti iniziative riferibili a un partito e aveva corrisposto somme di denaro in favore di un partito o di suoi parlamentati”. Circostanza che, secondo quanto rilevato dai giudici della Suprema Corte, non è sufficiente per considerare una fondazione alla stregua di un’articolazione di partito. Per poter effettuare questa equiparazione “è necessario non solo dar conto di erogazioni o contribuzioni in favore del partito rivenienti dall’ente formalmente esterno al partito, ma anche del fatto che la reale funzione di esso, al di lĂ  di quanto in apparenza desumibile dalla cornice statutaria, possa dirsi corrispondente a quella di uno strumento nelle mani del partito o di suoi esponenti, in assenza di una sua effettiva diversa operativitĂ ”. (