Dom 22 Dic 2024
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ToscanaAnimali"Mai più": la Toscana vieta di tenere cani alla catena

“Mai più”: la Toscana vieta di tenere cani alla catena

Il divieto  varrà tutto l’anno e non solo d’estate come è stato anche pochi mesi fa, proibito con ordinanza dal presidente della giunta regionale toscana Giani in quel caso perché con il caldo e il pericolo di incendi i cani  rischiavano di morire (come a volte è purtroppo successo).

La Toscana segue la strada già imboccata da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e provincia di Trento e vieta di tenere i cani alla catena per tutto l’anno.  Nei mesi scorsi il Consiglio regionale aveva votato, all’unanimità, una mozione in tal senso e ora la giunta regionale toscana ha messo mano al regolamento del 2011 che ancora, sia pur in via eccezionale e per un massimo di sei ore al giorno e catene lunghe almeno sei metri, prevedeva la possibilità di tenere un cane legato. La proposta di modifica è stata ora inviata in Consiglio regionale per acquisire il parere, obbligatorio, della commissione competente.

Il fenomeno di tenere i cani legati alla catena è più diffuso di quanto si possa credere, ancora oggi ed anche in Toscana; e il regolamento del 2011 non definiva in maniera precisa in quali casi eccezionali un cane potesse essere tenuto in questa condizione, lasciando di fatto il tutto alla discrezionalità dei singoli. Da qui la scelta di cancellarne la possibilità.

“Ho presentato la proposta in difesa dei nostri amici a quattro zampe” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Tenere un cane alla catena – aggiunge – può avere conseguenze assai negative sulla sua psiche e sviluppo fisico”.  “Vietare questa pratica aiuterà ad accrescere il benessere degli animali” commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

In Italia non esiste alcuna legge nazionale applicabile su tutto il territorio che vieti questa pratica. Con la modifica del regolamento, la Toscana vieta “la custodia del cane alla catena o con mezzi di contenimento similari”. Unica eccezione nel caso di “comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza”.