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ToscanaCovid-19Modello di autodichiarazione, aggiornamento D.P.C.M. 22 marzo

Modello di autodichiarazione, aggiornamento D.P.C.M. 22 marzo

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 22 marzo, sono state rimodulate le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.

Ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.

Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta, nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.

Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro.

Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

 

F.A.Q. Riportiamo anche le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo per quanto riguarda gli spostamenti, aggiornate al 23/03/2020.

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Posso muovermi in città?
I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all’interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all’entrata, all’uscita e all’interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

È possibile raggiungere la propria casa di vacanza?
No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
No. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.

Posso utilizzare la bicicletta?
La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”.

Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Valgono le stesse regole previste per gli spostamenti sul territorio nazionale: ci si può recare all’estero, o si può tornare dall’estero, solo per esigenze lavorative, motivi di salute, di necessità, o per fare rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio. Il motivo dello spostamento può essere comprovato con autodichiarazione, come per gli spostamenti sul territorio nazionale. È tuttavia importante verificare, prima di partire, le misure adottate dalle autorità del Paese di destinazione e di quelli di transito e l’effettiva disponibilità dei mezzi di trasporto pubblico che si intendono utilizzare. Dal 17 marzo italiani e stranieri che entrano in Italia con il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale devono comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni.  La sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia, nei confronti dei quali – in caso di comparsa di sintomi – la persona interessata dovrà comunque attuare tutte le misure di protezione raccomandate dall’operatore di sanità pubblica. Non sono tenuti agli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario coloro che entrano in Italia per comprovate esigenze lavorative (contatti d’affari, missione ufficiale e simili), da autocertificare nei modi di legge, e per un tempo non superiore a 72 ore (motivatamente prorogabili, da parte dello stesso interessato, per un tempo ulteriore massimo di 48 ore). Questi nuovi obblighi non si applicano ai lavoratori transfrontalieri (vedere faq sui lavoratori transfrontalieri) e a coloro che entrano in Italia per esercitare, anche temporaneamente, una professione sanitaria.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.