Come si legge nella sentenza “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”.
Il Tar Toscana annulla l’ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull’obbligo di utilizzo del casco sui monopattini. Ai giudici amministrativi avevano
fatto ricorso le due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility.
Come si legge nella sentenza “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”.
“Ciò chiarito – si legge ancoranella sentenza – secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare
l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente”.
“Ciò in quanto il riferimento al sindaco – viene spiegato – operato dalle norme del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza; soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal
legislatore di maggiore impatto per la collettività locale”.
Il servizio di sharing dei monopattini era partito il 19 dicembre, in quell’occasione era stata annunciata la decisione di prevedere l’obbligo di casco indipendentemente dall’età, era stata annunciata dal in virtù di un’ordinanza firmata dal sindaco Nardella, che aveva parlato di una decisione a tutela della sicurezza stradale.
Era contesiualmente stato deciso di deciso di dare un margine di tempo sia alle persone che li guidano che coloro che gestiscono lo sharing per adeguare gli strumenti che regolano l’erogazione del servizio.
I monopattini possono essere usati da conducenti di almeno 14 anni di età (tranne il gestore Bird): oltre all’assicurazione obbligatoria previsti per i servizi di
sharing, su richiesta del Comune, i monopattini hanno un numero identificativo. Sono stati introdotti poi vincoli precisi per la sosta in modo da evitare fenomeni di parcheggio selvaggio: l’utilizzatore potrà parcheggiare solo in aree definitive. La velocità massima sarà di 25 km/h sulla carreggiata e sei km/h nelle aree pedonali: da mezz’ora dopo il tramonto e di giorno, se lo richiedono le condizioni atmosferiche, è necessario usare dispositivi di illuminazione e indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Il comune ha diramato anche un vademecum per un uso corretto dei monopattini
Eccolo: Decalogo per un uso consapevole e sicuro del monopattino
- Se hai dubbi sulle regole da rispettare, ricorda che i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette.
- Puoi usare il monopattino elettrico se hai compiuto 14 anni. Indossa sempre il casco (è obbligatorio anche per i maggiorenni dal 1 febbraio 2021). Ricorda che il tuo monopattino deve essere dotato di un campanello/segnalatore acustico.
- Puoi circolare con il monopattino:
– su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h dove è consentita la circolazione dei velocipedi
– su strade extraurbane solo all’interno di una pista ciclabile.
Dove esistenti, transita sempre sulle piste ciclabili e sulle corsie ciclabili. Non puoi circolare con il monopattino sui marciapiedi né contromano. - Non superare la velocità di:
– 25 km/h sulla carreggiata
– 6 km/h nelle aree pedonali - Non trasportare altre persone, oggetti o animali, condurre animali, trainare o farti trainare da un altro veicolo.
- Porta il monopattino a mano se è di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali o sui marciapiedi.
- Procedi su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e mai affiancati in numero superiore a due.
- Reggi sempre il manubrio con entrambe le mani tranne che per segnalare la svolta perché il monopattino è particolarmente sensibile alle irregolarità della strada.
- Da mezz’ora dopo il tramonto e di giorno, se lo richiedono le condizioni atmosferiche, utilizza dispositivi di illuminazione e indossa il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
- I monopattini possono sostare nelle apposite aree previste, negli stalli dedicati alle biciclette e ove la sosta non sia vietata. I monopattini in sharing devono essere parcheggiati negli stalli dedicati ai mezzi in sharing (sia biciclette che monopattini) individuati da apposita segnaletica. Non abbandonare il monopattino sul marciapiede né sulla carreggiata.