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ToscanaCovid-19🎧 Obbligo vaccinale, prof. Bonanni: per sanitari è giustificato

🎧 Obbligo vaccinale, prof. Bonanni: per sanitari è giustificato

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🎧 Obbligo vaccinale, prof. Bonanni: per sanitari è giustificato
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Con l’art. 4, Decreto Legge, n. 44 del 1 aprile 2021, il legislatore ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per  i lavoratori della sanità.  Ne abbiamo parlato con il professor PAOLO BONANNI,  direttore del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) al Policlinico Universitario Careggi Firenze

In particolare, riguardo all’obbligo, il legislatore ha previsto che

– il vaccino anti COVID-19 è requisito essenziale “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, tranne nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”;

– in caso di rifiuto del vaccino anti COVID-19, l’azienda sanitaria locale ne dĂ  comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. In pratica

§ il datore di lavoro deve verificare se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non preveda l’esposizione al rischio (anche mansione inferiore con riconoscimento della retribuzione dovuta per le mansioni temporaneamente assegnate);

§ se tale verifica dà esito negativo, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione.

La sospensione opera “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;

– in caso di omissione o differimento della vaccinazione per ragioni mediche, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, senza riduzione della retribuzione, salva l’applicazione delle regole di cui all’art. 26, co. 2 e co. 2-bis D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero).

La norma pare definire alcuni punti nell’ambito del dibattito sull’obbligo del vaccino anti COVID-19. In particolare, l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 sussiste soltanto per il personale sanitario (subordinato e autonomo). Non esiste quindi un generale obbligo del vaccino anti COVID-19, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina che ha fatto riferimento all’art. 2087 c.c. per sostenere la tesi contraria. L’art. 2087 c.c. prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Come ho avuto modo di approfondire in un precedente contributo “Vaccino anti COVID-19: quali soluzioni per il datore di lavoro?”, pubblicato il 17 febbraio 2021 su questa rivista, non pare dunque corretto considerare l’art. 2087 c.c., la “disposizione di legge” richiamata dall’art. 32 della Costituzione, in quanto non individua una misura di sicurezza determinata. L’art. 32 della Costituzione fa riferimento invece a “un determinato” trattamento sanitario, il che porta a ritenere che la norma che possa raccogliere la riserva di legge della disposizione costituzionale non possa che essere specifica e non generica (diversamente si darebbe al datore di lavoro una sorta di delega in bianco per stabilire trattamenti sanitari obbligatori).

Ancora, dall’analisi della norma in esame, pare confermata la volontà del legislatore di escludere la sanzione del licenziamento in caso di rifiuto della vaccinazione anti COVID-19.

Da ultimo, la norma pare assegnare un ruolo decisivo all’autorità sanitaria locale nell’ambito della verifica dello stato vaccinale degli operatori sanitari e della conseguente sospensione dei lavoratori dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione. Pare quindi che non sia più necessario attendere l’esito del giudizio di idoneità con limitazioni/inidoneità del medico competente, come invece sembrava emergere dall’analisi delle FAQ del Garante della Privacy.

(fonte: https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/04/06/vaccino-anti-covid-19-obbligatorio-per-il-personale-sanitario)