La sospensione scatta per gli incarichi governativi ricoperti ai sensi della legge sull’ordinamento forense 247/2012, che stabilisce una serie di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e lo svolgimento di alcune delle massime cariche dello Stato.
L’Ordine degli avvocati di Firenze, nell’adunanza del 6 giugno, ha sospeso dall’esercizio dell’attività professionale il neo ministro della giustizia Alfonso Bonafede ed ha, con altra delibera, revocato la sospensione precedentemente decisa di Maria Elena Boschi poichè ha cessato la carica di sottosegretario di Stato. Bonafede e Boschi sono avvocati iscritti all’Ordine di Firenze.
“Si tratta di atti dovuti che abbiamo deliberato nel Consiglio tenuto ieri alla luce delle notorie vicende politiche che riguardano questi nostri iscritti”, ha spiegato il presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze, l’avvocato Sergio Paparo. Riguardo a Bonafede la delibera dell’Ordine precisa che la sospensione opera dall’1 giugno 2018, giorno in cui il neo ministro ha prestato giuramento.
Per il ministro della Giustizia, avvocato Alfonso Bonafede, così come avvenuto in passato per casi analoghi, la sospensione scatta d’ufficio ai sensi dell’art.20 della legge sull’ordinamento forense.
La norma specifica che “sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato, presidente della Camera dei Deputati; l’avvocato nominato presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario; l’avvocato eletto presidente di Giunta regionale o presidente delle Province autonome di Trento e Bolzano; l’avvocato membro della Corte Costituzionale o del Csm; l’avvocato eletto presidente di Provincia con più di 1 milione di abitanti o sindaco di comune con più di 500.000 abitanti”.
Analogo provvedimento compete all’Ordine degli avvocati di Roma per il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che risulta iscritto all’albo dei legali della Capitale.