Toscana, nessuna sospensione cautelare dell’Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Piombino.
Questa la decisione del Tar del Lazio con una ordinanza con la quale ha respinto la richiesta del Comune di Piombino in merito al rigassificatore. Fissata il prossimo 8 marzo l’udienza di discussione del ricorso nel merito.
Ricordiamo che, la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Piombino, deve avvenire tramite l’ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).
La decisione del Tar
Il Tar del Lazio, all’esito del sommario esame della fase cautelare, ha ritenuto “non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità”.
In più, i giudici hanno osservato che “all’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati.”
Nonché è stato rilevato che “i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale.”
Inoltre, “con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell’Ordinanza Commissariale n° 140 del 25.10.2022”.
L’esito è stato il rigetto dell’istanza cautelare proposta dal Comune di Piombino, con fissazione per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 marzo 2023.
La reazione della Snam
La Snam ufficialmente non commenta la decisione del Tar del Lazio che ha respinto la richiesta del Comune di Piombino di sospensione dell’ordinanza che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel Porto di Piombino.
Da ambienti della società però trapela comunque soddisfazione per la decisione dei giudici amministrativi, nella convinzione di operare al meglio con l’obiettivo di lavorare per avere gas disponibile entro la scadenza prevista.