Ven 22 Nov 2024
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ToscanaAmbienteRigassificatore Rosignano, Tar: "Per revisione progetto serve la Via"

Rigassificatore Rosignano, Tar: “Per revisione progetto serve la Via”

Il Tar del Lazio si è pronunciato sul progetto di “Revisione alla Variante Progetto Rosignano”. Secondo la sentenza deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale (Via). Accolto dunque parzialmente il ricorso proposto dal Wwf Italia.

I giudici del Tar del Lazio emanato la sentenza sul progetto di revisione del rigassificatore Rosignano. La prima contestazione riguardava il decreto del 18 novembre 2010 con il quali i Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali avevano espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto. Quest’ultimo è proposto da Edison e riguarda la realizzazione di un rigassificatore di Gnl all’interno dell’area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo. Successivamente, con motivi aggiunti, è stato impugnato il decreto con il quale nel luglio 2017 è stato escluso dalla procedura di Via il progetto di “Revisione alle Variante progetto Rosignano”.
Secondo il Tar “nessuno dei motivi dell’originario ricorso merita accoglimento”. Dunque la revisione alla variante del progetto Rosignano, secondo i giudici,  deve essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.  Tale progetto si deve risolvere nella realizzazione del (solo) rigassificatore Gnl (senza la previsione degli interventi di delocalizzazione del terminale di Etilene e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano Vada) in una variazione delle caratteristiche e del funzionamento del progetto iniziale e dei relativi impianti, idonea a produrre effetti significativi sull’ambiente, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero”.
In aggiunta, “costituisce principio pacifico che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si imponga allorché le varianti progettuali determinino, come nel caso di specie, un intervento che determini un nuovo impatto ambientale importante, significativamente diverso da quello già esaminato”. Sulla base di queste motivazioni il decreto del Mattm 215/2017 ed il presupposto parere della Commissione Tecnica 2438/2017 devono essere annullati, si legge nella sentenza.

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