Rese note le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 7 ottobre, per la morte della studentessa genovese Martina Rossi, la Cassazione ha confermato la condanna a tre anni per tentato stupro di gruppo ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi Cassazione
Quando Martina rossi morì, il 3 agosto 2011, precipitando da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca dove era in vacanza, stava fuggendo da un tentativo di stupro. Ne è convinta la corte di Cassazione che, nelle motivazioni della sentenza emesso lo scorso 7 ottobre scrive ” dalla disamina degli elementi, i giudici del rinvio traggono motivatamente il convincimento che l’unica veritĂ processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale. Il ragionamento” della “corte di merito “appare da un lato assolutamente corretto sul piano metodologico, dall’altro non viene contraddetto quantomeno in modo decisivo e insanabile, dagli elementi valutativi di segno contrario opposti dai ricorrenti”.
In base a questo convincimento la  Cassazione ha confermato la condanna a tre anni per tentato stupro di gruppo ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. I due imputati, residenti a Castiglion Fibocchi, nell’Aretino, erano in vacanza nello stesso albergo di Martina.
La loro difesa ha sostenuto che la ragazza si suicidò, facendo leva in particolare sulla testimonianza della cameriera spagnola Francisca Puga Perova, unica testimone oculare dell’accaduto, che riferì di aver visto la ragazza cadere dopo aver “preso lo slancio”. La Cassazione ritiene però “logicamente ineccepibile” la valutazione dei giudici di merito laddove mette in discussione la percezione della testimone sul punto del balcone da cui cadde Martina e le modalitĂ , a causa del suo punto di osservazione, laterale e non di fronte. Le stesse modalitĂ della caduta della giovane, definita a candela dai consulenti, “collidono secondo la corte fiorentina” con quanto riferito dalla cameriera, evidenziando così che la testimone “trasse conclusioni non tanto descrittive quanto eminentemente valutative”.
La Cassazione definisce poi “meramente congetturale” l’ipotesi subordinata, qualificata come ‘terza veritĂ ’ dai giudici del rinvio secondo la quale Martina sarebbe precipitata a causa di un malore”. PiĂą in generale la Suprema corte rileva che i motivi del ricorso di natura sostanziale dei due imputati sono “tutte lagnanze inammissibili”, perchè tentano di “sollecitare una rivalutazione a 360 gradi del materiale probatorio non consentita nel giudizio” di Cassazione “laddove, come nella specie, la sentenza impugnata risulta esente da macroscopici vizi logici o da evidenti carenze o contraddizioni”.