Firenze, il Tribunale amministrativo della Toscana (Tar), si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di cittadini per chiedere l’annullamento della delibera dell’11 agosto 2021 “Revisione del progetto definitivo della Variante alternativa al centro storico secondo lotto viale Lavagnini-piazza della Libertà-piazza San Marco” e atti collegati.
Nella sentenza i giudici del Tar in parte hanno respinto il ricorso in quanto infondato nel merito, in parte lo hanno dichiarato inammissibile per omessa impugnazione di precedenti determinazioni e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
“Sono stati contestati svariati vizi di natura procedimentale – avevano scritto sulla rete civica di Firenze – Mario Razzanelli di Forza Italia, Alessandro Draghi e Jacopo Cellai di Fratelli d’Italia e Federico Bussolin della Lega – che potrebbero compromettere la legittimità del provvedimento”. Segue in forma discorsiva i vizi riscontrati:
- il difetto di competenza della Giunta ad adottare una determinazione di esclusione del progetto dalla verifica di assoggettabilità a VIA.
- l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude la verifica di assoggettabilità a VIA in ragione della identità tra soggetto proponente ed autorità competente perché la Giunta Comunale ha contestualmente ritenuto di non dover sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA e ciò è avvenuto nello stesso provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
- il difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato richiama le precedenti procedure di VIA che, tuttavia, riguardano progetti diversi.
- l’illegittimità del parere ARPAT per contraddittorietà e difetto di motivazione.
- l’illegittimità del provvedimento per l’assenza della preventiva approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 3 del d.P.R. 753/1980 della VACS Lotto 2, non potendo darsi per acquisita un’autorizzazione rinviata a un diverso e separato procedimento.
- l’illegittimità della delibera G.C. n. 339/2021 impugnata nella parte in cui recepisce acriticamente il parere della Direzione Urbanistica del 17/11/20 sia per difetto di motivazione sia poiché il progetto della VACS Lotto 2 non può essere considerato conforme con gli strumenti urbanistici vigenti e, in particolare, con l’art. 46 NTA del RU.