L’ha annunciata Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha già firmato un’ordinanza per vietare fino al 30 settembre, dunque in un periodo caratterizzato dall’elevato rischio di incendi, di tenere i cani con catene e lucchetti.
“Alla ripresa delle attività, a settembre, porterò in giunta la proposta” per “rendere permanente” il divieto di tenere i cani alla catena, attarverso un’apposita proposta di legge regionale” lo ha annunciata Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha già firmato un’ordinanza per vietare fino al 30 settembre, dunque in un periodo caratterizzato dall’elevato rischio di incendi, di tenere i cani con catene e lucchetti.
L’ordinanza, ha spiegato il presidente della Regione, “ha avuto un grande successo e un grande riscontro con email, messaggi tutti favorevoli, non solo da parte di associazioni animaliste. Si è capito il buonsenso della proposta, e quindi impedire di tenere vincolati per ore i cani con delle catene o dei lucchetti, per questa fase transitoria di pericolo di incendi, mi spinge a dire che probabilmente è giusto rendere permanente questo divieto”.
Attualmente in Toscana, in base alla legge regionale del 2009, la detenzione alla catena dei cani è consentita solo in via eccezionale, e per non più di sei ore giornaliere. In più, fino al 30 settembre è vietata, in Toscana, la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente. A causa del caldo torrido e dell’elevato rischio di incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone anche della nostra regione, gli animali tenuti alla catena rischiano la vita quotidianamente.
Da qui il divieto in tutti i territori della Toscana, sancito con un’ordinanza straordinaria, firmata oggi, 3 agosto, dal presidente della Regione.
L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) prevista nelle prossime ore e rimarrà valida fino al 30 settembre 2022.
La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).